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L'inizio dell'attività punibile nel delitto tentato

Responsabile Scientifico:

Adelmo Manna

Relatore:

Adelmo Manna

Crediti:
1

Durata:
1 ore

Destinatari:
Avvocati, praticanti abilitati al patrocinio

Il corso è stato accreditato presso il CNF con delibera della Commissione centrale per l'accreditamento della formazione 23/01/2023.

Il corso deve essere completato entro il 23 gennaio 2024 - data di scadenza dell'accreditamento CNF del corso.

L'inizio dell'attività punibile segna il discrimine fra un atto penalmente rilevante ed uno che invece non lo è; la relativa tematica risale al Codice Napoleone del 1810, che influenzerà tutti i codici penali pre-unitari ed anche il Codice Zanardelli del 1889.

Il criterio utilizzato è quello dell'inizio dell'esecuzione, nel senso che si usa distinguere tra atti preparatori ed atti esecutivi.

Mentre gli atti preparatori sono penalmente irrilevanti, proprio perché possono risultare tali di un numero enne di reati, al contrario, l’atto esecutivo, realizzando una parte dell'azione tipica, non può che riguardare un determinato reato.

La distinzione, però, se funziona in rapporto ai reati a forma vincolata, cioè dove gli elementi della condotta sono descritti specificamente dal legislatore, diventa evanescente nei reati a forma libera, proprio perché il legislatore non descrive gli elementi soprattutto della condotta medesima. Per questa ragione il Codice penale Rocco ha cambiato registro ed al posto della distinzione ottocentesca, ha preferito utilizzare i criteri dell'idoneità e dell'univocità degli atti, anche se va aggiunto che nonostante la voluntas legislatoris, anche nel Codice Rocco, proprio attraverso il criterio dell'univocità, non possono dirsi penalmente rilevanti gli atti preparatori proprio perché equivoci.

Pur tuttavia nella recente legislazione antiterroristica, con il c.d. decreto Pisanu e con interventi legislativi di carattere successivo, sono stati introdotti nel sistema penale delitti integranti atti preparatori, come l'addestramento, l'arruolamento e, da ultimo, i foreign fighters, come influsso delle Torri gemelle e della conseguente creazione di quello che verrà poi definito il "diritto penale del nemico”.

Tornando al codice penale del 1930, il criterio delle idoneità va ovviamente giudicato ex ante, in quanto ex post, non essendosi consumato il reato, l'atto sarebbe da considerarsi sempre inidoneo ed inoltre l'idoneità va giudicata secondo un criterio astratto-concreto e soprattutto a base totale e non già a base parziale.

Ciò sta a significare che il giudice penale dovrà tenere conto sia delle circostanze note all'autore del reato, che a quelle ignote a quest'ultimo, ma note alla vittima, proprio onde evitare di violare il principio "cogitationis poenam nemo patitur", nel senso che si andrebbe a finire, con l'idoneità a base parziale, a punire la mera intenzione del soggetto. 

Quanto all'univocità si preferisce una connotazione di carattere soggettivo, che denota l'intenzione di commettere il delitto proprio perché il requisito in oggetto serve in genere, e giustamente, ad escludere dal tentativo il dolo eventuale.

Quanto alla desistenza volontaria ed al recesso attivo, sussiste una differenza sanzionatoria dovuta al fatto che il soggetto nel recesso attivo è andato più avanti nell'esecuzione dell'iter criminis, ma ciò contraddice la comune ratio dei due istituti, sussumibile nella nota frase: " al nemico che fugge ponti d’oro ", nel senso che entrambi gli istituti seguono la funzione di prevenzione generale, tanto è vero che nel codice penale tedesco non sono puniti proprio perché svolgono la funzione di reintegrazione del bene giuridico offeso.

In quest'ultimo codice il tentativo inidoneo è invece punito proprio perché, in una visione soggettivistica del delitto tentato, si punisce con ciò la volontà ribelle del soggetto all'ordinamento.

Nel codice penale italiano, al contrario, che segue una concezione oggettivistica del tentativo, il tentativo inidoneo integra l'istituto del reato impossibile nel senso che non si applicherà la pena, bensì soltanto una misura di sicurezza, come la libertà vigilata, a discrezione del giudice, se il soggetto con la sua condotta avrà mostrato una pericolosità sociale.


Il corso è suddiviso in 4 moduli:

Modulo 1: La differenza tra atti preparatori ed atti esecutivi

Modulo 2: Terrorismo e immigrazione clandestina nel diritto penale del nemico

Modulo 3: Idoneità a base totale o a base parziale e il tentativo

Modulo 4: Desistenza volontaria e recesso attivo

Il corso è stato riaccreditato presso il CNF con delibera della Commissione centrale per l'accreditamento della formazione 30/09/2020

Adelmo Manna
Professore ordinario di diritto penale presso l'Università di Foggia

Adelmo Manna
Professore ordinario di diritto penale presso l'Università di Foggia

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