Con sentenza n. 10 del 6 maggio 2024, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che sussiste giurisdizione del giudice ordinario sull’opposizione proposta dai verificatori ai sensi dell’art. 170, d.P.R. n. 115 del 2002. La liquidazione del compenso al verificatore, ai sensi dell’art. 66, comma 4, c.p.a., o al consulente tecnico d’ufficio, ai sensi dell’art. 67, comma 5, c.p.a. (che richiama l’art. 66, comma 4, primo e terzo periodo), deve essere effettuata con separato decreto dal Presidente del Collegio, mentre spetta alla sentenza che definisce il giudizio regolare l’onere economico del mezzo istruttorio, ponendolo a carico secondo l’esito del giudizio, in base alla soccombenza, di una o di alcune o di tutte le parti. La circostanza che la liquidazione del compenso venga decisa in sentenza anziché con decreto non immuta né la natura della liquidazione, che non ha il contenuto decisorio proprio della sentenza, né il regime dei rimedi...
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