Con ordinanza n. 11072 del 24 aprile 2024, la sezione tributaria della
Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di agevolazioni IMU, non risulta
espressamente disciplinato il caso in cui i componenti del nucleo familiare
abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili
diversi situati in differenti Comuni.
Invero, nel caso in cui due coniugi non separati legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, il nucleo familiare (inteso come unità distinta ed automa rispetto ai suoi singoli componenti) resta unico, ed unica, pertanto, potrà essere anche l'abitazione principale ad esso riferibile, con la conseguenza che il contribuente, il quale dimori in un immobile di cui sia proprietario (o titolare di altro diritto reale), non avrà alcun diritto all'agevolazione se tale immobile non costituisca anche dimora abituale dei suoi familiari, non realizzandosi in quel luogo il presupposto della "abitazione principale" del suo...
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