Con ordinanza n. 16504 del 13 giugno 2024, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che in ogni tipo societario di esercizio dell’impresa la posizione del socio, quale residual tender, ovvero ultimo creditore della società, in relazione alla sua posizione di “proprietario pro quota” per effetto del conferimento effettuato per acquisire il relativo status, è valorizzata all’interno dell’organizzazione dell’ente e, solo di risulta e in casi eccezionali, rileva al suo esterno nei rapporti con i terzi. In particolare, è noto che il socio subisca effetti di ripercussione sul suo interesse alla valorizzazione della partecipazione sociale per effetto delle decisioni che spettano all’organo gestorio, rispetto alle quali, ove il tipo societario prescelto preveda una distinzione soggettiva tra socio e amministratore, la tutela attribuita al socio medesimo è, per così dire, di “secondo grado”, ovvero rileva sul piano dei rapporti...
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