Tra
le disposizioni introdotte della legge n. 220 del 2012 di riforma
della disciplina condominiale che hanno suscitato maggiore interesse tra gli
addetti ai lavori e gli organi di informazione vi è senz'altro la previsione di
cui all'ultimo comma dell'art. 1138 cod. civ. secondo cui le norme del
regolamento di condominio non possono “vietare di possedere o detenere animali
domestici”.
Va
detto subito che si tratta di una questione non nuova. Invero, prima
dell'introduzione di questa disposizione, la giurisprudenza aveva già avuto
modo di pronunciarsi, a livello di legittimità, sull'eventuale divieto di
tenere animali nelle proprietà private contenuto nei regolamenti condominiali,
distinguendo in ragione della natura del regolamento di interesse: assembleare
o contrattuale.
Rammentiamo, per quanto di interesse, che il regolamento condominiale può essere definito lo “statuto del condominio” (così Cass. n. 2590 del 20.3.1990). Ai sensi dell'art. 1138, primo...
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