Con sentenza n. 46 del 22 marzo 2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 646, comma 1, c.p., come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera u), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), nella parte in cui prevede la pena della reclusione «da due a cinque anni» anziché «fino a cinque anni». Da sempre la Corte ha riconosciuto l’ampia discrezionalità del legislatore nella definizione della propria politica criminale, e in particolare nella determinazione delle pene applicabili a chi abbia commesso reati, così come nella stessa selezione delle condotte costitutive di reato (ex multis, sentenze n. 207 del 2023 e n. 117 del 2021). Discrezionalità, tuttavia, non equivale ad arbitrio. Qualsiasi legge dalla quale discendano compressioni dei diritti...
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