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Arresti domiciliari: la prova dell’assoluta indigenza necessaria per la richiesta di svolgere attività lavorativa

Autore: Valerio de Gioia
Data: 05 Aprile 2024

Con sentenza n. 13842 dell’11 gennaio-5 aprile 2024, la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di arresti domiciliari, nella valutazione di assoluta indigenza, necessaria per la richiesta di svolgere attività lavorativa, la concessione dell'autorizzazione a recarsi al lavoro non si configura come un diritto del detenuto agli arresti domiciliari, posto che consentire attività lavorative svolte con continui spostamenti, difficilmente controllabili, snaturerebbe il regime della custodia domestica (Cass. civ., sez. III, 20 dicembre 2012, n. 3472; Cass. pen., sez. I, 1° dicembre 2006, n. 103).

Dunque, non solo la valutazione in ordine alla concessione del beneficio ex art. 284, comma 3, c.p.p. deve essere improntata a particolare rigore - proprio come dimostrato dalla qualificazione, nella norma, dei presupposti autorizzativi in termini di "indispensabilità" e di "assolutezza" - ma il relativo apprezzamento non può prescindere dalla considerazione della compatibilità dell'attività lavorativa proposta, rispetto alle esigenze cautelari poste alla base della misura stessa, la quale costituisce pur sempre una forma di custodia cautelare.

In buona sostanza, ai predetti requisiti di indispensabilità ed assolutezza va accoppiata la considerazione della specifica e concreta compatibilità di tale attività con le esigenze cautelari, e ciò all'effetto: 1) di impedire che l'attività lavorativa, che si chiede di poter svolgere, comporti l'allontanamento dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari e spostamenti continui, con orari di lavoro difficilmente controllabili; 2) oppure, implicando la possibilità per il prevenuto di restare fuori di casa per considerevoli periodi della giornata, vanifichi, in fatto ogni possibilità di sottoporre la persona ai controlli necessari a fini cautelari (ex multis, Cass. pen., sez. V, 1° luglio 2020, n. 27971; Cass. pen., sez. VI,25 febbraio 2008, n. 12337).

Tale apprezzamento è, però, logicamente successivo allo scrutinio dell'esistenza della condizione di ammissibilità della istanza, rappresentata - come visto - da una situazione di assoluta indigenza del richiedente; situazione che deve essere valutata, stante l'eccezionalità della previsione, secondo criteri di particolare rigore, che non possono però spingersi sino a pretendere una sorta di prova legale della condizione di impossidenza del nucleo familiare dell'indagato, pur essendo legittimo rifiutare l'autorizzazione in assenza di qualsiasi documentazione che dimostri lo stato economico prospettato (Cass. pen., sez. II, 22 settembre 2016, n. 53646; Cass. pen., sez. II, 12 febbraio 2015, n. 12618). Pertanto lo stato di assoluta indigenza non è desumibile dalla sola produzione della certificazione ISEE, tenuto conto che la stessa si fonda in parte su dati autocertificati e, comunque non consente la valutazione complessiva dello stato economico in valutazione che postula l'analisi delle attuali forme di sostentamento della persona sottoposta al vincolo domiciliare. In conclusione, l'art. 284, comma 3, c.p.p. deve essere interpretato nel senso che, quando è applicata la misura degli arresti domiciliari: a) la valutazione della situazione di assoluta indigenza richiede l'apprezzamento delle complessive fonti di sostentamento disponibili, tenuto conto che con riguardo agli apporti provenienti da terzi, possono essere considerati solo quelli provenienti da soggetti obbligati legalmente, tra i quali non sono compresi i familiari non gravati da un obbligo legale di mantenimento; b) tale apprezzamento globale esclude che possa assegnarsi efficacia dimostrativa esclusiva alla dichiarazione ISEE; c) la valutazione dell'esistenza dello stato di assoluta indigenza non implica l'automatica concessione dell'autorizzazione richiesta, dato che deve essere successivamente valutato se l'attività lavorativa in concreto richiesta incida sulla efficacia cautelare del vincolo (Cass. pen., sez. II, 30 gennaio 2018, n. 8276).

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