Con sentenza n. 44038 del 25 settembre-3 dicembre 2024, la terza sezione penale della Corte di Cassazione è intervenuta in materia di atti osceni.
La fattispecie di cui al comma secondo dell’art. 527 c.p.p., divenuta fattispecie autonoma a seguito del D.L.vo 15 gennaio 2016 che ha depenalizzato la condotta di compimento di atti osceni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si realizza dunque allorquando il fatto sia commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano. Il requisito di natura “spaziale” quanto al luogo richiesto, contemplato dalla norma nei termo ni in cui è reso, tanto più accompagnato dall'ulteriore precisazione in ordine al pericolo che una condotta posta in tali luoghi deve comportare, esclude innanzitutto che ai fini della configurabilità del reato sia necessario che alla condotta assistano minori; non solo un tale requisito non è richiesto dalla...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Piermaria Corso
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