Con sentenza n. 12636 del 27 febbraio-27 marzo 2024, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che lo scopo che ha voluto perseguire il legislatore con l'inserimento della fattispecie punita e prevista dall'art. 648-ter.1 c.p. è quello di "congelare" ogni utilità economica proveniente da delitto, cioè di impedire che tali beni siano in qualsiasi modo reimmessi nel circuito economico e possano così produrre e determinare ulteriori ed illeciti profitti. A tal fine la norma, come sollecitato anche in sede internazionale, superando la tradizionale clausola di esclusione prevista per l'autore del reato presupposto, ha introdotto questa specifica e peculiare ipotesi di reato. La formulazione della norma, prevedendo le condotte di "impiego", "sostituzione" e "trasferimento" in attività economiche e finanziarie è coerente con la citata impostazione che, d'altro canto, risulta anche confermata dalla 16 previsione del quarto comma secondo il quale la...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Piermaria Corso
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