Con sentenza n. 20152 del 12 aprile-22 maggio 2024, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di autoriciclaggio, il legislatore ha tenuto distinti i due momenti, quello di commissione del primo reato che ha generato i beni, il denaro o le altre utilità e quello in cui queste ultime vengono impiegate, sostituite o trasferite in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. Depongono in questo senso l'utilizzo del gerundio passato nella frase «avendo commesso o concorso a commettere un delitto» e del participio presente nell'ulteriore sintagma «provenienti dalla commissione di tale delitto», termini che segnano la precisa volontà di individuare un "prima" logico—giuridico — la commissione del reato che genera la risorsa — e un "dopo" — l'impiego di quest'ultima nell'attività economica, finanziaria, imprenditoriale o speculativa. Conferma la correttezza di questa lettura della disposizione...
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