Con sentenza n.
23209 del 31 luglio 2023, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione è
intervenuta in tema di caparra confirmatoria disciplinata dall’art. 1385, comma
2, c.c., a mente del quale «se la parte che ha dato la caparra è inadempiente,
l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è
invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed
esigere il doppio della caparra», e dal successivo comma 3 della predetta
disposizione, il quale contempla il diverso caso in cui la parte non
inadempiente preferisca domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto,
rispetto al quale è stabilito che il risarcimento del danno sia regolato dalle
norme generali.
Come sostenuto dalla Suprema Corte, «il diritto di recesso è una evidente forma di risoluzione stragiudiziale del contratto, che presuppone pur sempre l'inadempimento della controparte avente i medesimi caratteri dell'inadempimento che giustifica...
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