La
Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 28979/2025, ha affermato il principio
secondo cui quando un avvocato viene cancellato dalla Cassa Forense per
incompatibilità, può ottenere il rimborso dei soli contributi soggettivi, ma non
dei contributi integrativi.
Questi ultimi, infatti, non sono collegati alla posizione previdenziale in
senso stretto, bensì all’esercizio dell’attività professionale e alla
permanenza nell’Albo, e svolgono una funzione solidaristica a beneficio
dell’intera categoria.
La
Corte ribadisce che il contributo integrativo, previsto dall’art. 11 della L. n.
576/1980, è legittimamente dovuto anche se, in un momento successivo, si
accerta l’incompatibilità ai fini previdenziali del periodo considerato. Non
può dunque essere ripetuto come “indebito”, neppure quando calcolato sulla base
del volume d’affari minimo presunto.
La decisione rafforza l’orientamento giurisprudenziale volto a distinguere nettamente le...
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