Con ordinanza n. 16869 del 19 giugno 2024, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha affermato che la ragione giustificativa della revisione parziale del classamento, prevista dall'art. 1, comma 335, legge 311 del 2004, è costituita dalla rilevante modifica di valore degli immobili presenti nella microzona ma, al momento dell'attribuzione della classe e della rendita catastale, devono essere considerate, insieme al fattore posizionale, le caratteristiche edilizie dell’unità immobiliare, di cui all'art. 8, comma 7, d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 che assumono, pertanto, specifica rilevanza in sede di motivazione dell'atto, motivazione nella quale, una volta giustificato il presupposto della revisione, fondato sul valore medio di mercato dell'intera microzona, vanno spiegate le ragioni in forza delle quali si è prodotta una ricaduta (ed in quali termini di classamento e di rendita catastale) sulla specifica unità immobiliare oggetto di riclassamento (v., ex...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale
WEBINAR
Arresto e fermo e udienza di convalida - Tutti i segreti del giudizio direttissimo
Valerio de Gioia, Raffaele Magliaro