Con sentenza n. 17799 del 15 marzo-6 maggio 2024, la prima sezione
penale della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di chiamata in correità.
Nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma 3, c.p.p. alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (Cass. pen., sez. un., 29 novembre 2012, n. 20804). Questo orientamento ermeneutico, com'è noto, si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: in tema di chiamata in reità,...
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