Con
sentenza n. 174 del 27 luglio 2023, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili
le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 2, D.L.vo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come integrato dall’art. 57,
comma 1, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento agli artt.
3, 21, 41, 42 e 76 della Costituzione.
La disciplina censurata, infatti, essendo integralmente contenuta nel regolamento di esecuzione del Codice della strada, non può essere oggetto del sindacato di legittimità costituzionale (in proposito, Corte Cost., ordinanza n. 430 del 1999). La Corte Costituzionale ha già chiarito che la sua giurisdizione è limitata alla cognizione della legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge e non si estende a norme di natura regolamentare (sentenza n. 427 del 2000; ordinanze n. 254 del 2016, n. 156 del 2013, n....
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