Con sentenza n. 1425 del 26 ottobre 2023-12 gennaio 2024, la quarta sezione penale ha affermato che colui che ha la disponibilità di impianti ed attrezzature per l'esercizio delle attività e discipline sportive è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p., ed è tenuto a garantire l'incolumità fisica degli utenti e ad adottare quelle cautele idonee ad impedire il superamento dei limiti di rischio connaturati alla normale pratica sportiva (Cass. pen., sez. IV, 21 aprile 2015, n. 22037).
Si è però chiarito che il dovere di garanzia non può essere generico e illimitato e fonte di responsabilità per qualsiasi evento dannoso occorso agli utenti dell'impianto, ma deve comunque essere ricollegabile ad una concreta rimproverabilità della condotta a titolo di colpa, e, quindi, ad una violazione o di una regola cautelare specifica atta a scongiurare il rischio di evento in concreto verificatosi, ovvero, se il rimprovero colposo è mosso...
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