Con ordinanza n. 8590 del 4 aprile 2024, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo cui è necessario che la consapevolezza della mancanza di concessione edilizia (oggi permesso di costruire) deve risultare dall’atto come manifestazione di volontà ma non ha tenuto conto dell’interpretazione di tale norma da parte della giurisprudenza di legittimità che ha ripetutamente affermato che la nullità disciplinata dall’art. 15, comma 7, L. n. 10 del 1977 è una nullità relativa che può essere fatta valere solo dalla parte acquirente che, appunto, al momento dell’acquisto non aveva consapevolezza della mancanza del provvedimento abilitativo.
Mentre deve riconoscersi carattere relativo alla nullità degli atti giuridici aventi ad oggetto terreni abusivamente lottizzati a scopo residenziale e a quella degli atti aventi ad oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione, rispettivamente...
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