Con ordinanza
n. 25396 del 29 agosto 2023, la seconda sezione civile della Corte di
Cassazione ha dato continuità all’orientamento alla cui stregua “la promessa di
vendita di un bene oggetto di comunione (e considerato dalle parti come un
‘unicum’ inscindibile) ha, come suo contenuto, una obbligazione indivisibile,
così che l'adempimento e l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a
contrarre (art. 2932 c.c.) devono essere richiesti nei confronti di tutti i
promittenti venditori, configurandosi, nella specie, un'ipotesi di litisconsorzio
necessario, attesa l'impossibilità che gli effetti del contratto non concluso
si producano nei riguardi di alcuni soltanto dei soggetti del preliminare"
(Cass. civ. n. 1050/1999; conf. Cass. civ. n. 6162/2006; Cass. civ. n.
5125/2019).
Reiterati precedenti della giurisprudenza di legittimità hanno coordinato il principio della indivisibilità del bene con quello della negozialità dell’adempimento del contratto preliminare,...
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