Con ordinanza n. 14256 del 22 maggio 2024, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che non è configurabile alcun rapporto di specialità tra il D.L.vo 16 febbraio 1996, n. 104, integrato col D.L. 25 settembre 2001 n. 351, convertito nella L. 23 novembre 2001, n. 41, che regola i requisiti richiesti per l'attribuzione agli assegnatari di immobili di proprietà dell'Inpdap e loro familiari conviventi di un diritto di opzione per l'acquisto dell'immobile assegnato, che è un diritto personale, e la procedura da seguire per addivenire alla successiva vendita dell'immobile in caso di dismissione del patrimonio dell'ente mutualistico a favore dell'assegnatario, o familiare convivente che eserciti l'opzione, e gli artt. 177 lett. a) e 179 c.c., che in caso di comunione legale tra coniugi, regime patrimoniale introdotto dalla L. n. 151/1975, stabiliscono rispettivamente quali beni acquistati in regime di comunione legale tra coniugi rientrino nella...
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