Con sentenza n. 1241
del 7 febbraio 2024, la sesta sezione del Consiglio di Stato ha affermato che, ai
sensi dell'art. 146, comma 6, D.L.vo 42/2004, gli enti delegatari (come il
Comune) del potere di autorizzazione paesaggistica debbono disporre «di
strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze
tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di
tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia
urbanistico-edilizia».
La doverosa distinzione organizzativa, infatti, riflette la distinzione sostanziale tra la funzione di tutela del paesaggio e quella di governo del territorio o urbanistica: è una distinzione che ha base nell'art. 9 Cost. (e oggi è confermata dall'art. 117, comma 2, lett. s), Cost.): la separazione organizzativa a livello comunale è voluta dalla legge ad adeguata prevenzione della possibile commistione in capo al Comune delle due competenze e a evitare che la valutazione...
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