Con sentenza
del 7 dicembre 2023, relativa alla causa C-434/22, la nona sezione della CGUE
si è espressa sui criteri di inclusione degli interventi forestali a protezione
contro gli incendi – e più genericamente, delle attività esercitate nelle zone
speciali di conservazione definite dall’art. 1, lett. l) della Direttiva
92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 (Direttiva «Habitat») come «sit[i]
di importanza comunitaria designat[i] dagli Stati membri mediante un atto
regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure
di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di
conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle
specie per cui [i siti sono designati]» - nella nozione di “piano o progetto”
ai sensi dell’art. 6, par. 3 della suddetta direttiva.
Occorre rilevare, anzitutto, che per “progetto” si intende «la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere» o «altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo» (v. art. 1, par. 2, lett. a) della Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 [Direttiva VIA]). La Corte ha dichiarato che la nozione di “progetto” ai sensi della Direttiva «Habitat» comprende quella di “progetto” ai sensi della Direttiva VIA, cosicché, se un’attività rientra nell’ambito di applicazione della Direttiva VIA, essa deve, a maggior ragione, rientrare nell’ambito di applicazione della Direttiva «Habitat» (sentenza del 9 settembre 2020, Friends of the Irish Environnement, C 254/19, EU:C:2020:680, punto 29 e giurisprudenza ivi citata). La nozione di progetto, pertanto, può includere anche le attività esercitate in una zona forestale designata come zona speciale di conservazione al fine di garantire la manutenzione delle infrastrutture di protezione delle foreste contro gli incendi in tale zona, qualora tali attività modifichino la realtà fisica del sito interessato. L’art. 6 § 3 della Direttiva «Habitat» pone in rilievo che «[q]ualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo». In forza di questa disposizione, per lavori direttamente connessi o necessari alla gestione del sito interessato, gli Stati membri possono essere dispensati da una valutazione della loro incidenza su tale sito. Tuttavia, secondo la Corte, non tutte le attività volte a garantire la protezione di una zona speciale di conservazione sono direttamente connesse o necessarie alla gestione del sito interessato per il solo fatto di avere un tale fine; tenuto conto del principio di precauzione, qualora l’esistenza di una probabilità o di un rischio di effetti pregiudizievoli significativi su tale sito non possa essere esclusa sulla base delle migliori conoscenze scientifiche in materia, gli interventi devono formare oggetto di un’opportuna valutazione dell’incidenza che hanno su detto sito, a meno che essi non rientrino tra le misure precauzionali di conservazione del sito già adottate dagli Stati membri in applicazione dell’art. 6 § 3 della Direttiva «Habitat». Ove la valutazione accerti un’incidenza negativa sul sito da parte delle misure previste e non esistano soluzioni alternative, tali misure possono comunque essere realizzate, ai sensi dell’art. 6 § 3 della Direttiva «Habitat», quando lo giustifichino motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, purché lo Stato membro adotti ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata [v., in tal senso, sentenza del 17 aprile 2018, Commissione/Polonia (Foresta di Białowieża), C 441/17, EU:C:2018:255, punto 190]. Inoltre, in caso di un rischio attuale o imminente che imponga il compimento senza indugio di misure necessarie alla protezione del sito, il previo espletamento della procedura di valutazione dell’incidenza di tali misure sul sito potrebbe non servire all’obiettivo di tale procedura - vale a dire la preservazione del sito - ma rischierebbe, al contrario, di comprometterlo. Per non pregiudicare l’integrità del sito protetto, però, uno Stato membro non può emanare norme nazionali che escludano, in generale, taluni tipi di piani o progetti dall’obbligo di una valutazione della loro incidenza sul sito interessato [sentenza del 22 giugno 2022, Commissione/Slovacchia (Protezione del gallo cedrone), C 661/20, EU:C:2022:496, punto 69 e giurisprudenza ivi citata]. L’interpretazione dell’art. 6 § 3 della Direttiva «Habitat» proposta dalla Corte impone quindi di procedere a una valutazione dei piani e progetti previsti da tale articolo anche qualora la loro realizzazione sia richiesta dalla normativa nazionale applicabile in materia.
La Corte, inoltre, ha confermato a più riprese il carattere preliminare della procedura di valutazione prevista all’art. 6 § 3 della Direttiva «Habitat». Risulta quindi indispensabile che l’espletamento della procedura di valutazione dell’incidenza del piano o del progetto preceda la sua attuazione: una valutazione a posteriori non consentirebbe di evitare danni allo stato di conservazione del sito e sarebbe spesso difficile valutare l’entità di tali incidenze in assenza di una valutazione ex ante delle condizioni originarie del sito (sentenze del 7 settembre 2004, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging, C 127/02, EU:C:2004:482, punto 34; dell’11 aprile 2013, Sweetman e a., C 258/11, EU:C:2013:220, punto 28, nonché del 21 luglio 2016, Orleans e a., C 387/15 e C 388/15, EU:C:2016:583, punto 43). Infine, seppure l’art. 6 § 3 della Direttiva «Habitat» non contenga disposizioni relative alle conseguenze derivanti dalla violazione dell’obbligo di previa valutazione dell’incidenza di un piano o progetto, una sua lettura alla luce del principio di leale cooperazione obbliga lo Stato membro interessato, in particolare le sue autorità competenti, ad adottare misure per rimediare all’eventuale incidenza significativa sull’ambiente di lavori eseguiti senza l’opportuna valutazione preventiva di tale incidenza, prevista da tale disposizione, e a riparare il danno causato da tali lavori. Per contro, esso non obbliga lo Stato membro ad esigere dai singoli la riparazione di un tale danno, nel caso in cui quest’ultimo sia loro imputabile.