Con ordinanza
n. 34690 del 12 dicembre 2023, la seconda sezione civile della Corte di
Cassazione ha affermato che, in tema di contratto d’agenzia, nel giudizio di
accertamento del diritto alla provvigione, l’agente, al quale l’art. 1748 c.c.,
nel testo modificato dall’art. 2, D.L.vo n. 303 del 1991, riconosce il diritto
di esigere tutte le informazioni necessarie per verificare l’importo delle
provvigioni liquidate, ha l’onere di provare che gli affari da lui promossi
sono andati a buon fine o che il mancato pagamento sia dovuto a fatto
imputabile al preponente, cosicché, qualora quest’ultimo non gli abbia
trasmesso i dati e le informazioni necessarie per esercitare i suoi diritti di
credito quantificando esattamente negli atti di causa le sue spettanze, il
giudice deve, su istanza di parte, emanare nei confronti del preponente
l’ordine di esibizione delle scritture contabili ex art. 210 c.p.c..
In precedenza (Cass. civ., sez. lav., 5 settembre 2007,...
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