Con sentenza n.
217 dell’11 dicembre 2023, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità
dell’art. 628, comma 5, c.p., nella parte in cui non consente di ritenere
prevalente o equivalente la circostanza attenuante prevista dall’art. 89 c.p.,
allorché concorra con l’aggravante di cui al terzo comma, n. 3-bis), dello
stesso art. 628, per irragionevole disparità, ai sensi dell’art. 3 Cost., fra
il trattamento riservato dalla disposizione censurata alla circostanza
attenuante della minore età di cui all’art. 98 c.p., rispetto a quello
riservato all’attenuante del vizio parziale di mente di cui all’art. 89 c.p..
Il legislatore, nell’esercizio della propria discrezionalità, ha previsto una specifica eccezione alla generale operatività del divieto di equivalenza o prevalenza delle attenuanti rispetto alle aggravanti menzionate dalla disposizione censurata, in favore soltanto della circostanza della minore età di cui all’art. 98 c.p....
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