La seconda sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza dell’8 giugno 2023 pronunciata nella causa C-407/21, ha affermato che l’art. 12, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE, deve essere interpretato nel senso che qualora, a seguito della risoluzione di un contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore del pacchetto sia tenuto, in forza di tale disposizione, a rimborsare integralmente al viaggiatore interessato i pagamenti effettuati per detto pacchetto, per tale rimborso si intende unicamente una restituzione di detti pagamenti sotto forma di una somma di denaro. Inoltre, l’art. 12, paragrafi da 2 a 4, della direttiva 2015/2302, in combinato disposto...
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