Con sentenza n. 47 del 25 marzo 2024, la Corte Costituzionale ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10,
comma 2, D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, in forza del quale, nei casi di
reiterazione delle condotte di cui all’art. 9, commi 1 e 2, il questore,
«qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza», può
disporre, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso a
una o più delle aree di cui all’art. 9 (cosiddetto DASPO urbano).
Nel contesto della norma censurata il termine «sicurezza» può – e deve
– essere inteso in un senso più ristretto e coerente con la natura di misura di
prevenzione personale atipica, generalmente riconosciuta all’istituto in
discussione, e al tempo stesso in linea con il dettato costituzionale: vale a
dire propriamente nel senso di garanzia della libertà dei cittadini di svolgere
le loro lecite attività al riparo da condotte criminose.
Molteplici...
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