Con ordinanza n. 16473 del 13 giugno 2024, la prima sezione civile
della Corte di Cassazione ha affermato che le sentenze rese dal giudice di pace
in cause, come quella in esame, di valore non eccedente i millecento euro,
salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi
mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare
sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c.
(Cass. civ. n. 769/21).
Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del
giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto
limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., come
sostituito dall'art. 1, D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza
delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e unionali e dei
principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un
giudizio di equità.
Avuto riguardo al modo di esplicarsi...
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