Con sentenza n. 22517 del 28 febbraio-4 giugno 2024, la prima sezione penale della Corte di Cassazione è intervenuta in merito all’istituto del tentativo, di cui all’art. 56 c.p..
Nel delitto tentato - fattispecie caratterizzata dalla punibilità di atti che, per definizione, non hanno raggiunto lo scopo perseguito dall'agente e tipizzato dal legislatore nella norma incriminatrice di parte speciale- si pone il duplice problema di individuare sia l'idoneità e l'univocità in fatto degli atti (da valutarsi ex ante e in concreto, secondo la prospettiva dell'agente) che la reale intenzione perseguita dall'autore del fatto. L'art. 56 c.p., disciplina il tentativo nei delitti e, essendo una fattispecie autonoma rispetto al reato consumato, richiede, come tutti i reati, la sussistenza sia dell'elemento soggettivo che oggettivo. L'elemento soggettivo, con l'eccezione del dolo eventuale pacificamente ritenuto incompatibile con il tentativo, è identico quello previsto per il reato che...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Piermaria Corso
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