Con sentenza del 12 dicembre 2023, relativa alla causa
Jasuitis e Šimaitis c. Lituania, la seconda sezione della Corte EDU si è
soffermata sul tema della tratta di esseri umani [in violazione dell’art. 4
della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà
fondamentali («CEDU»)] realizzata con l’ausilio del cyberspazio, nonché,
nell’ambito dei reati di cui all’art. 4, sul principio «Nullum crimen sine
lege» espresso dall’art. 7 della Convenzione.
L’art. 3, lett. a) del Protocollo addizionale della
Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata
transnazionale («Protocollo di Palermo») definisce la tratta di persone come
«il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere persone,
tramite l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di
coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione
di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per
ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra a scopo di
sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della
prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato
o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il
prelievo di organi».
L’Ufficio delle Nazioni Unite sulla Droga e il Crimine
(«UNODC») ribadisce che, affinché possa essere accertato il reato di tratta nei
confronti delle vittime adulte (v. Combating Trafficking in Persons: A Handbook
for Parliamentarians, marzo 2009, n. 16-2009, pp. 13-14), è necessaria una
combinazione dei tre elementi costitutivi: 1) un’azione - ciò che viene
compiuto (reclutamento, trasporto ecc.); 2) i mezzi impiegati - come viene
compiuto (minaccia, inganno ecc.); 3) uno scopo di sfruttamento - il motivo per
cui viene compiuto (ad esempio lo «sfruttamento sessuale», inteso dall’UNODC
come l'ottenimento di vantaggi finanziari o di altro tipo attraverso il
coinvolgimento di un'altra persona nella prostituzione o altre forme di
sfruttamento sessuale, compresi atti pornografici o produzione di materiale
pornografico).
Inoltre, ai sensi dell’art. 3, lett. b) del Protocollo di
Palermo, qualora venga utilizzato uno dei mezzi di cui all’art. 3, lett. a),
risulta irrilevante il consenso della vittima allo sfruttamento: i meccanismi
coercitivi possono dunque subentrare anche a seguito di un reclutamento
iniziale volontario.
I principi generali riguardanti la tratta di esseri umani,
nel contesto dell’art. 4 della Convenzione, compresi gli obblighi positivi
degli Stati ai sensi di tale disposizione, sono stati riassunti nel caso S.M.
c. Croazia, n. 193/2020, 25 giugno 2020, §§ 276-320.
Per quanto concerne, più approfonditamente, il fenomeno della
digitalizzazione della tratta di esseri umani a seguito dell’avvento di nuove
tecnologie informatiche, la Corte rammenta come «alcuni trafficanti hanno
adattato il loro modus operandi al cyberspazio integrando la tecnologia e
sfruttando le piattaforme digitali per pubblicizzare, reclutare e sfruttare le
vittime» mediante offerte di lavoro ingannevoli. Le vittime «vengono reclutate
attraverso i social media, e i trafficanti sfruttano le informazioni personali
disponibili al pubblico e l’anonimato degli spazi online per contattare le
vittime. […] webcam e live streaming hanno creato nuove forme di sfruttamento e
ridotto la necessità di trasporto e trasferimento delle vittime» (v. Capitolo
5 “Traffickers use of the Internet; digital hunting fields” del Rapporto
globale UNODC 2020 sulla tratta di persone). L’abuso della posizione di
vulnerabilità della vittima – qualsiasi disagio (fisico, psicologico, emotivo,
familiare, sociale ed economico) per cui un essere umano è indotto ad accettare
di essere sfruttato – diventa un elemento particolarmente rilevante per la
configurazione del reato.
Secondo l’art. 7 della Convenzione, il reato e la pena devono
essere chiaramente definiti dalla legge e mai per interpretazione analogica, a
tutela del principio di prevedibilità della condanna.
Al
riguardo, tuttavia, la Corte rileva come, per quanto chiara possa essere una
disposizione giuridica, esiste un inevitabile elemento di interpretazione
giurisdizionale che risponde al bisogno di chiarire i punti dubbi e di adattare
le norme alle mutevoli circostanze. La questione se una situazione particolare
coinvolga tutti gli elementi costitutivi necessari per la configurazione della
“tratta di esseri umani” (azione, mezzi e finalità) è una questione fattuale
che deve essere esaminata alla luce di tutte le circostanze rilevanti del caso
in questione. E, sebbene le normative nazionali menzionino espressamente, tra i
tre elementi costitutivi, alcune finalità specifiche quali ad esempio, nel caso
di specie, la schiavitù o condizioni assimilabili alla schiavitù, questa sembra
essere solo una delle numerose forme alternative di sfruttamento (accanto alla
prostituzione, allo sfruttamento per pornografia o ad altre forme di
sfruttamento sessuale). Sarebbe troppo restrittivo, pertanto, interpretare la
configurazione del reato di “tratta di persone” in modo tale che la schiavitù o
condizioni assimilabili alla schiavitù ne costituiscano un indispensabile
elemento costitutivo e che un’eventuale sua assenza comporti un’automatica
violazione dell’art. 7 della Convenzione.
LIBRO
Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Piermaria Corso
CORSO VIDEO REGISTRATO
Videoregistrazione live webinar - Cronaca, critica e satira: istruzioni per l'uso
Vincenzo Cardone, Fabrizio Criscuolo, Francesco Verri