Con
sentenza n. 145 del 17 luglio 2023, la Corte Costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 20-quater, comma 1, lettera a-bis),
della legge della Regione Marche 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema
regionale delle politiche abitative), limitatamente alle parole «avere la
residenza o».
L’art. 20-quater, comma 1, elenca una serie di requisiti per ottenere l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata; tra questi, la disposizione censurata (lettera a-bis) – aggiunta dall’art. 13, comma 2, della legge reg. Marche n. 49/2018 – prevede il seguente: «avere la residenza o prestare attività lavorativa nell’ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi. Nell’ipotesi in cui il numero delle domande di assegnazione pervenute sia inferiore rispetto al numero degli alloggi disponibili, il Comune, al fine di assegnare gli alloggi residui, può ridurre il suddetto periodo sino ad...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale