Con sentenza n. 2200 del 6 marzo 2024, la sesta sezione del Consiglio di Stato ha affermato che l’errore di fatto - idoneo a fondare la domanda di revocazione ai sensi degli artt. 106, c.p.a. e 395 n. 4 c.p.c., - deve rispondere a tre requisiti: a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, che abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentalmente escluso, ovvero inesistente un fatto documentalmente provato; b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non ha espressamente motivato; c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa. Inoltre, l'errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive od indagini...
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LIBRO
Codice della contabilità pubblica - vigente
Luciano Calamaro, Pierre de Gioia Carabellese, Franco Gaspari