Con ordinanza n. 16163 dell'11 giugno 2024, la prima sezione civile della Corte di
Cassazione ha delineato la portata applicativa dell’art. 1952, comma 2, c.c.,
che stabilisce la sanzione nei confronti del fideiussore che paghi il creditore
senza avergli dato preventivo avviso del suo intento di pagare. Prevede tale
norma che «se il fideiussore ha pagato senza averne dato avviso al debitore
principale, questi può opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al
creditore principale all’atto del pagamento». Resta salva, in entrambi i casi,
ai sensi dell’art. 1952, comma 3, c.c., «l’azione per la ripetizione contro il
creditore».
Come ha sottolineato la dottrina, il comma 2 dell’art. 1952 c.c. pone a carico del fideiussore l’onere di avvisare il debitore della sua intenzione di eseguire la prestazione per la quale diede garanzia; nella disposizione si accenna a tale onere solo ponendo le sanzioni per la sua inosservanza. L’omissione dell’avviso...
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