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Filiazione: il bilanciamento fra il diritto all'identità personale legato all’affermazione della verità biologica e l'interesse alla certezza degli «status» e alla stabilità dei rapporti familiari

Autore: Giovanna Spirito
Data: 10 Ottobre 2023

Con ordinanza n. 28311 del 10 ottobre 2023, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che, ancor prima della riforma della filiazione, che ha inciso anche sull’art. 263 c.c., nel diritto vivente si è consolidato il principio della necessità di valutare in concreto l’interesse del minore in ogni decisione che lo riguarda, in conformità al quadro di norme sovranazionali sopra richiamato, e che deve evitarsi ogni automatismo nella applicazione delle norme che riguardano il rapporto di filiazione; tendenza che, peraltro, è oggi uniforme nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, al punto che si ammette anche il venire meno della pretesa punitiva pubblicistica, o quanto meno la sua recessività, rispetto all’interesse del minore al mantenimento dello stato di filiazione e di un equilibrato ambiente familiare (Corte Cost. n. 102/2020; 31/2012; 7/2013). In tema di tutela dell’identità del minore la Consulta ha rimarcato, anche di recente, che esso “non è compatibile con modelli rigidamente astratti e con presunzioni assolute, del tutto insensibili alla complessità delle situazioni personali, che possono in concreto smentire la generalizzazione posta a base della presunzione stessa” (Corte Cost. 183/2023). Ciò anche sulla spinta della giurisprudenza della Corte EDU, per la quale la relazione familiare è una dimensione dell’individuo assai complessa, che si svolge all’interno di modelli familiari diversi e non necessariamente fondati sul matrimonio; in essa si intrecciano senso della identità personale, legami biologici, giuridici e sociali, sentimenti, aspirazioni, diritti, doveri; e pertanto riceve tutela, ai sensi dell’art. 8 CEDU, non solo la relazione biologica o quella fondata su un chiaro quadro normativo, ma persino, a determinate condizioni, la relazione di mero fatto, se fondata su legami personali autentici (v. Corte EDU Moretti e Benedetti c. Italia del 27 aprile 2010; X., Y. e Z. c. Regno Unito, del 22 aprile 1997; Paradiso e Campanelli c. Italia, 27 gennaio 2015 e sullo stesso caso Grande Camera, 24 gennaio 2017). Ove poi si valuti il quadro costituzionale, deve rilevarsi che l’Assemblea costituente, nel prevedere all’art. 30 la possibilità di imporre limiti alla ricerca della paternità, ha chiaramente manifestato la scelta di non attribuire un valore indefettibilmente preminente alla verità biologica rispetto a quella legale, e nel contesto evolutivo di cui si è detto ciò ha portato ad affermare la necessità della ragionevole comparazione del favor veritatis con altri valori costituzionali (Corte Cost., 25 giugno 2020, n.127; Cass. civ. 30 gennaio 2001, n. 1264, in senso conforme, Cass. civ. 19 settembre 2006, n. 20254). La Corte Costituzionale ha preso atto di questa evoluzione, non solo con il riconoscimento che «il dato della provenienza genetica non costituisce un imprescindibile requisito della famiglia» (Corte Cost. n. 162 del 2014), ma anche con l'affermazione dell'immanenza dell'interesse del figlio, specie se minore, nell'ambito delle azioni volte alla rimozione dello status (Corte Cost. n. 272 del 2017, n. 494 del 2002, n. 170 del 1999 e n. 7 del 2012). Nella giurisprudenza di legittimità, la necessità di accertare se in concreto la verità biologica attui il miglior interesse del minore è stata affermata dalla Suprema Corte, in tema di disconoscimento di paternità, nella sentenza n. 26767 del 22 dicembre 2016 (ed in senso conforme v. Cass. civ. 6 ottobre 2021 n. 27140) secondo la quale “In tema di disconoscimento di paternità, il quadro normativo (artt. 30 Cost., 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali della UE, e 244 c.c.) e giurisprudenziale attuale non comporta la prevalenza del “favor veritatis” sul “favor minoris”, ma impone un bilanciamento fra il diritto all'identità personale legato all’affermazione della verità biologica – anche in considerazione delle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dell'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini – e l'interesse alla certezza degli “status” ed alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale, non necessariamente correlato alla verità biologica ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno di una famiglia, specie quando trattasi di un minore infraquattordicenne. Tale bilanciamento non può costituire il risultato di una valutazione astratta, occorrendo, invece, un accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale”. La tesi della assolutezza del principio di prevalenza dell'interesse all'accertamento della verità biologica della procreazione è oggi decisamente superata nella giurisprudenza di legittimità, che ha riconosciuto come l'equazione tra "verità naturale" e "interesse del minore" non sia predicabile in termini assoluti, essendo viceversa necessario bilanciare la verità del concepimento con l'interesse concreto del figlio alla conservazione dello status acquisito (Cass. civ. 21 febbraio 2020, n. 4791; Cass. civ. 3 aprile 2017, n. 8617; Cass. civ. 15 febbraio 2017, n. 4020; Cass. civ. 22 dicembre 2016, n. 26767; Cass. civ. 8 novembre 2103, n. 25213). Anche in tema di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, si è affermato che “i significativi mutamenti sociali degli ultimi anni impongano di affiancare al parametro della verità genetica altri criteri, quali quelli della verità affettiva o sociale, in una prospettiva di tutela degli stabili e rilevanti assetti relazionali di fatto” (Cass. civ. 27 ottobre 2021, n. 30403; si veda anche Cass. civ. 26767/2016; Cass. civ. n. 8617/2017 e Cass. civ. n. 4791/2020).

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