Secondo una prima impostazione interpretativa, infatti, in tema di furto di energia elettrica, può ritenersi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza, senza la necessità di una specifica ed espressa formulazione, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, c.p., in quanto l'energia elettrica, su cui ricade la condotta di sottrazione, è un bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio (v., tra le altre, Cass. pen., sez. V, 29 novembre 2023, n. 2505). Secondo, invece, un altro orientamento, non può considerarsi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza la circostanza...
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