Con sentenza n. 4155 del 9 maggio 2024, la terza sezione del Consiglio
di Stato ha affermato che le operazioni che la stazione appaltante svolge per
verificare che l’offerta sia, oltre che congrua e rispettosa della lex
specialis, anche adeguata e concretamente eseguibile, sono caratterizzate da
ampi margini di discrezionalità tecnica, secondo una valutazione globale e
sintetica, sindacabile in sede giurisdizionale solo di fronte a macroscopici
profili di illegittimità, restando in ogni caso precluso al giudice di
sostituirsi all’Amministrazione nell’esecuzione di tali attività (Cons. Stato, sez.
V, 3 maggio 2022, n. 3453; 28 febbraio 2022, n. 1412; 4 agosto 2021, n. 5754; 8
aprile 2021, n. 2843; 8 gennaio 2021, n. 295; 30 novembre 2020, n. 7554; 23
novembre 2020, n. 7255; 2 ottobre 2020, n. 5777; 17 giugno 2019, n. 4050).
L’Amministrazione – pur essendo vincolata all’applicazione del principio di favor partecipationis, che tutela la libera concorrenza alle procedure di evidenza...
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