Con ordinanza n. 14845 del 28 maggio 2024, la sezione lavoro della Corte
di Cassazione ha affermato che, ai fini dell’art. 1419, 1 comma, c.c. – secondo
cui la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole
importa la nullità dell'intero contratto se risulta che il contraente non lo
avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla
nullità – non è sufficiente che la singola clausola sia interconnessa ovvero
costituisca un corpo unico ed inscindibile col resto dell’accordo. Occorre
altresì che il suo contenuto abbia anche carattere determinante dell’accordo
aziendale, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza
di essa.
Pertanto al fine di stabilire se la nullità di una clausola contrattuale importi la nullità dell'intero contratto, la scindibilità del contenuto del contratto deve essere accertata soprattutto attraverso la valutazione della potenziale volontà delle parti in...
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