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Gli elementi costitutivi del delitto di trasferimento fraudolento di valori

Autore: Giulia Faillaci
Data: 03 Agosto 2023

Con sentenza n. 34192 del 7 giugno-3 agosto 2023, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha esaminato i presupposti per la configurabilità del delitto di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'art. 512-bis c.p..

Il sintagma «attribuisce fittiziamente ad altri la disponibilità o titolarità di denaro, beni o altre utilità» è da intendersi, secondo la consolidata elaborazione giurisprudenziale, in modo estremamente ampio, tale da rinviare non soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipologia di atto o "meccanismo" idoneo a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il bene, rispetto al quale permane intatto il potere di colui che effettua l'attribuzione, per conto – o nell'interesse – del quale essa è operata (cfr. Cass. pen., sez. II, 14 luglio 2021, n. 38044; Cass. pen., sez. II, 26 marzo 2015, n. 15781; Cass. pen., sez. II, 30 settembre 2014, n. 52616; Cass. pen., sez. I, 26 aprile 2007, n. 30165; Cass. pen., sez. II, 9 luglio 2004, n. 38733). Inoltre, quando il bene o l'utilità che si assume trasferito fraudolentemente sia costituito da partecipazione societarie, se è necessario l'accertamento della titolarità sostanziale delle predette quote, attraverso l'attribuzione della qualifica di socio di fatto, non essendo sufficiente lo svolgimento della funzione di amministratore di fatto (così, Cass. pen., sez. V, 7 luglio 2015, n. 50289; Cass. pen., sez. II, 28 maggio 2019, n. 29633), l'assunzione della qualifica di socio di fatto può avvenire anche mediante la diretta intestazione a terzi (v., ad esempio, Cass. pen., sez. II, 27 aprile 2016, n. 41433 e Cass. pen., sez. I, 24 giugno 2013, n. 39210) e anche in relazione a una società preesistente e sorta in modo lecito (cfr. Cass. pen., sez. VI, 16 settembre 2014, n. 39110 e Cass. pen., sez. II, 15 gennaio 2014, n. 5647). Anzi, è stato anche precisato che il delitto in parola è configurabile pure nel caso in cui, al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale, vengano acquistate le quote di una società commerciale o di servizi già operativa, lasciandone immutata la titolarità formale in capo a terzi, che così vengono ad acquisire il ruolo di soggetti interposti (così, specificamente, Cass. pen., sez. II, 6 dicembre 2018, n. 2080). Coerentemente, il delitto di cui all'art. 512-bis c.p. è configurabile anche quando l'acquisto di fatto delle quote di una società avviene per una parte delle quote del terzo, così che questi, per una frazione delle partecipazioni, rimanga titolare effettivo e, per altra frazione delle stesse, divenga soggetto interposto (Cass. pen., sez. III, 28 gennaio 2021, n. 23335).

La Corte di cassazione ha, inoltre, chiarito che, ai fini dell'accertamento del reato, non occorre un'indagine finalizzata ad accertare la provenienza illecita delle risorse utilizzate nella costituzione e l'avvio della società fittiziamente intestata a terzi, posto che il delitto de quo deve ritenersi integrato anche in presenza di condotte aventi a oggetto beni non provenienti da delitto, in accordo con la ratio dell'incriminazione che persegue unicamente l'obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, dirette a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi (così Cass. pen., sez. II, 16 aprile 2019, n. 28300).

Quanto, infine all'elemento soggettivo, il delitto in esame richiede il dolo specifico di elusione delle disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali, anche a prescindere dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto se l'autore ne possa temere l'instaurazione (Cass. pen., sez. V, 7 dicembre 2021, n. 1886; Cass. pen., sez. II, 28 marzo 2017, n. 22954; Cass. pen., sez. V, 28 febbraio 2014, n. 13083). In ogni caso, il dolo specifico non è escluso dall'esistenza di finalità concorrenti, non necessariamente collegate alla necessità di "liberarsi" dei beni in vista di una loro possibile ablazione (Cass. pen., sez. II, 9 ottobre 2019, n. 46704).

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