Con sentenza n. 3022, la quarta sezione del Consiglio di
Stato ha affermato che, secondo una definizione largamente condivisa anche in
dottrina, gli interventi di ristrutturazione edilizia sono rivolti a
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che
possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente e comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi
costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi
elementi e impianti.
Questa definizione è stata recepita dall’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001. Tale disposizione è stato oggetto, nel corso degli anni, di progressivi interventi legislativi, che ne hanno significativamente ampliato la portata e la conseguente sfera applicativa. Accanto alla originaria matrice comunque conservativa (la ristrutturazione come insieme sistematico di opere sull'esistente volta alla formazione di un corpo...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale