Con ordinanza n. 10907 del 23 aprile 2024, la prima sezione civile della Corte di Cassazione è intervenuta sugli obblighi informativi in caso di trattenimento dello straniero.
L’art. 8 della direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013 prevede che “qualora vi siano indicazioni che cittadini di paesi terzi o apolidi tenuti in centri di trattenimento o presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere esterne, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, gli Stati membri forniscono loro informazioni sulla possibilità di farlo. In tali centri di trattenimento e ai valichi di frontiera gli Stati membri garantiscono servizi di interpretazione nella misura necessaria per agevolare l'accesso alla procedura di asilo”. L’art. 1, comma 2, D.L.vo 18 agosto 2015, n. 142 (di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE...
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