Con ordinanza n. 31975 del 17 novembre 2023, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di risarcimento dei danni riconducibili all’azione esperita ai sensi degli artt. 1668 e 1669 c.c., essi devono essere comprensivi – avuto riguardo al combinato disposto degli artt. 1223 e 1668 c.c. – non solo delle spese sopportate per ovviare temporaneamente agli inconvenienti accertati, ma anche di quelle che consentano il risarcimento dell’intero pregiudizio subito mediante l’eliminazione definitiva dei difetti costruttivi riscontrati (che, nel caso in questione, richiedeva il rifacimento integrale del manto di copertura), in modo tale da garantire – nella vicenda qui in esame - il pieno e stabile godimento del capannone industriale oggetto del contratto di appalto e, quindi, la sua effettiva corrispondenza alla struttura e alla destinazione concordate. In altri termini (e a questo principio dovrà uniformarsi il giudice di rinvio),...
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