Con sentenza n. 4992 del 21 maggio 2024, la terza sezione del Consiglio
di Stato si è espressa in tema di ammissibilità di nuove prove nel giudizio di
appello ex art. 104, comma 2, c.p.a.
La disposizione richiamata afferma come segue: “Non sono ammessi nuovi
mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il
collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero
che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di
primo grado per causa ad essa non imputabile.”
Preme in generale ribadire che l’art. 104, comma 2, c.p.a., a differenza del gemello del codice di procedura civile, permette l’ingresso nel grado di appello anche di documenti che non siano nuovi in senso stretto (perché materialmente sopravvenuti), e anche al di là del caso in cui la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile purché si tratti di...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale