Con sentenza n. 5543 del 21 giugno 2024, la sesta sezione del Consiglio
di Stato ha ribadito che la discrezionalità tecnica è censurabile in sede
giurisdizionale solo quando il suo esercizio appaia ictu oculi viziato da
manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti o
laddove sia carente di istruttoria e di motivazione.
L’Amministrazione, nell’effettuare le valutazioni di competenza, in
linea di massima, applica concetti non esatti, ma opinabili, con la
conseguenza, già evidenziata, che può ritenersi illegittima solo la valutazione
che, con riguardo alla concreta situazione, si riveli manifestamente illogica,
vale a dire che non sia nemmeno plausibile, e non già una valutazione che, pur
opinabile nel merito, sia da considerare comunque ragionevole, ovvero la
valutazione che sia basata su un travisamento dei fatti.
Il ricorso a criteri di valutazione tecnica, infatti, in qualsiasi campo, non offre sempre risposte univoche, ma...
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LIBRO
Codice della contabilità pubblica - vigente
Luciano Calamaro, Pierre de Gioia Carabellese, Franco Gaspari