Con sentenza n. 2395 del 12 marzo 2024, la quarta sezione del Consiglio
di Stato ha affermato che l’adozione di una ordinanza contingibile e urgente è
manifestazione di un potere eccezionale esercitabile dal Sindaco nelle ipotesi
di incolumità pubblica e sicurezza come ufficiale di governo, con i connessi
obblighi di preventiva comunicazione al Prefetto (art. 54, D.L.vo 267/2000);
detto potere eccezionale può essere esercitato come capo dell’amministrazione
comunale nelle ipotesi di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale (art. 50, D.L.vo 267/2000).
Il presupposto per l’adozione di una ordinanza contingibile e urgente, sia che venga adottata dal Sindaco quale capo dell’amministrazione comunale sia quale ufficiale di governo, è comunque la necessità di provvedere con immediatezza - l’urgenza - in ordine a situazioni eccezionali ed imprevedibili che non possono essere fronteggiate con gli strumenti ordinari, ossia...
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