Con sentenza n.
7583 del 7 agosto 2023, la settima sezione del Consiglio di Stato ha ribadito
il principio secondo cui, nel processo amministrativo, l'integrazione in sede
giudiziale della motivazione dell'atto amministrativo è ammissibile soltanto se
effettuata mediante gli atti del procedimento - nella misura in cui i documenti
dell'istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano
ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta - oppure
attraverso l'emanazione di un autonomo provvedimento di convalida (art.
21-nonies, comma 2, L. 7 agosto 1990, n. 241).
È invece
inammissibile un'integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, mediante
atti processuali, o comunque scritti difensivi.
La motivazione costituisce, infatti, il contenuto insostituibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico...
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