Con ordinanza n. 9071 del 5 aprile 2024, la prima sezione civile della
Corte di Cassazione ha affermato che il decreto pronunciato sul reclamo
proposto avverso il provvedimento che, ai sensi del combinato disposto degli
artt. 337-ter e 337-quinquies c.c., ha statuito sulla richiesta di revisione
delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, è del tutto distinto da
quelli limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale adottati in corso
di causa, in ordine ai quali è stata rimessa alle Sezioni Unite (Cass. civ., sez.
I, ordinanza interlocutoria 17 ottobre 2022, n. 30457), e di recente anche
decisa (Cass. civ., sez. un., 25 luglio 2023, n. 22423), la questione dell’ammissibilità
del ricorso ex art. 111 Cost. avverso i detti provvedimenti provvisori e
urgenti.
In ordine all’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione contro i provvedimenti che, all’esito dell’appello o del reclamo (a seconda del tipo di procedimento avviato),...
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