Con sentenza n. 25003 del 14 marzo-25 giugno 2024, la sesta sezione penale della Corte di cassazione ha ricordato i presupposti per la configurabilità dell’associazione dedita al narcotraffico.
La partecipazione all'associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato si differenziano per il carattere dell'accordo criminoso, il quale, nella seconda fattispecie, è circoscritto alla realizzazione di uno o più reati e si esaurisce nella loro consumazione, mentre nell'associazione per delinquere è diretto all'attuazione di un generale e continuativo programma di delinquenza e non viene meno dopo che i reati sono stati commessi, continuando a sussistere per l'ulteriore attuazione del programma stesso. Ne discende che, affinché si possa affermare la sussistenza dei presupposti dell'appartenenza all'associazione, è necessario provare l'integrazione dell'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rispetto alla...
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