Con sentenza n. 6508 del 4 luglio 2023, la sesta sezione del
Consiglio di Stato è intervenuta in tema di revoca del porto d’armi.
La revoca è disciplinata dall’art 43 T.U.L.P.S., ai sensi del quale: “oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico; c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi. La licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale