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Il «bacio rubato» integra sempre violenza sessuale a prescindere dalle modalità, dall’intensità o dal contesto socio-culturale da cui proviene l’autore del reato

Autore: Valerio de Gioia
Data: 01 Agosto 2023

Massima

 In tema di violenza sessuale, l'elemento oggettivo consiste sia nella violenza fisica in senso stretto, sia nella intimidazione psicologica che sia in grado di provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali, sia anche nel compimento di atti di libidine subdoli e repentini, compiuti senza accertarsi del consenso della persona destinataria, o comunque prevenendone la manifestazione di dissenso. 

Contributo 

Con sentenza n. 33697 del 6 luglio 2023-1° agosto 2023, la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha ricordato che rientra nella nozione di "atto sessuale" qualunque atto che coinvolga, oggettivamente, la corporeità sessuale della persona offesa, nella prospettiva dell'autore di soddisfare od eccitare il proprio istinto sessuale e sia, nel contempo, idoneo a compromettere la libertà sessuale della vittima. Per la consumazione del delitto di cui all'art. 609-bis c.p. è infatti sufficiente una "immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima", che si realizza quando l'agente ne ha raggiunto le zone genitali o erogene ovvero ha provocato un contatto tra le proprie parti intime e la vittima (Cass. pen., sez. III, 27 settembre 2018, n. 57515; Cass. pen., sez. VI, 16 febbraio 2022, n. 10626; Cass. pen., sez. III, 18 febbraio 2016, n. 17414). La giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., sez. III, 12 marzo 2021, n. 12728), ha poi precisato che "la valorizzazione di atteggiamenti interiori sposterebbe il disvalore della condotta incriminata dalla persona che subisce la limitazione della libertà sessuale a chi la viola. L'atto deve essere definito come "sessuale" sul piano obiettivo, non su quello soggettivo delle intenzioni dell'agente. Se, perciò, il fine di concupiscenza non concorre a qualificare l'atto come sessuale, il fine ludico o di umiliazione della vittima non lo esclude (Cass. pen., sez. III, 13 febbraio 2007, n. 25112; Cass. pen., sez. III, 11 luglio 2007, n. 35625). Quanto alla valenza sessuale del "bacio", la Suprema Corte ha reiteratamente affermato (Cass. pen., sez. III, 26 novembre 2014, n. 964) che, ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, assumono rilevanza tutti quegli atti che, in quanto non direttamente indirizzati a zone chiaramente definibili come erogene, possono essere rivolti al soggetto passivo, anche con finalità del tutto diverse, come i baci o gli abbracci, i quali devono "costituire oggetto di accertamento da parte del giudice del merito, secondo una valutazione che tenga conto della condotta nel suo complesso, del contesto in cui l'azione si è svolta, dei rapporti intercorrenti fra le persone coinvolte e di ogni determinazione della sessualità del soggetto passivo (così Cass. pen., sez. III, 12 febbraio 2014, n. 10248). La pronuncia ultima citata (richiamata recentemente da Cass. pen., sez. III, 11 luglio 2019, n. 36636) ha chiarito che la giurisprudenza di legittimità è uniformemente orientata nel ritenere il bacio "quale "atto sessuale" anche nel caso in cui si risolva nel semplice contatto delle labbra (così Cass. pen., sez. III, 29 ottobre 2009, n. 41536, relativa a una fattispecie in cui l'imputato, afferrandola per il collo, aveva tentato di baciare il viso della parte lesa senza assicurarsi il suo previo consenso). Nella medesima decisione, richiamata nella più volte citata sentenza 10248/2014, si precisava anche che, ai fini della configurabilità del reato, non può essere operata alcuna distinzione con riferimento all'intensità del bacio, tale da escludere la natura sessuale per i baci caratterizzati soltanto dal contatto delle labbra e riservare la nozione di atto sessuale solo quelli più penetranti, considerando che entrambe le tipologie sono idonee a ledere la libertà e integrità sessuale del soggetto passivo, concretandosi in un atto idoneo a invadere la sua sfera intima ed integrare, pertanto, uno degli elementi materiali del reato di violenza sessuale, tranne nel caso in cui si tratti di baci leggeri scambiati in contesti non erotici che ne escludano la connotazione sessuale. Si ricordava anche, in quell'occasione, che la questione relativa all'individuazione della condotta di rilievo penale è stata diffusamente trattata in altra pronuncia (Cass. pen., sez. III, n. 33464/2006), mediante ampi richiami ai precedenti, giungendo alla conclusione che essa comprende, oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, ancorché fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo, o comunque coinvolgendo la corporeità sessuale di quest'ultimo, sia finalizzato ed idoneo a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale, non avendo rilievo determinante, ai fini del perfezionamento del reato, la finalità dell'agente e l'eventuale soddisfacimento del proprio piacere sessuale (vedasi anche Cass. pen., sez. III n. 45950/2011; Cass. pen., sez. III, n. 41096/2011; Cass. pen., sez. III, n. 12506/2011; sez. III, n. 21840/2011; Cass. pen., sez. III, n. 21336/2010; Cass. pen., sez. IV, n. 3447/2008; Cass. pen., sez. III, n. 35365/2007). Del resto, non soltanto il bacio profondo, o bacio alla francese, col contatto delle lingue, ma anche il bacio limitato al semplice contatto delle labbra, configura un atto sessuale idoneo a invadere la sfera intima del soggetto passivo, e come tale integra uno degli elementi materiali delle fattispecie penali previste negli artt. 609-bis, 609-quater e 609-octies c.p.. Quanto alla eventuale natura "repentina" del gesto, la sua presenza, anziché escludere il fatto, lo conferma: la giurisprudenza di legittimità è infatti granitica (v. Cass. pen., sez. III, 19 novembre 2021, n. 1559) nell'affermare che è "sufficiente che l'azione si compia in modo insidiosamente rapido, tanto da superare la volontà contraria del soggetto passivo" (Cass. pen., sez. III, 1° febbraio 2006, n. 6340). 

La Suprema Corte, al termine, ha ribadito che, in tema di violenza sessuale, l'elemento oggettivo consiste sia nella violenza fisica in senso stretto, sia nella intimidazione psicologica che sia in grado di provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali, sia anche nel compimento di atti di libidine subdoli e repentini, compiuti senza accertarsi del consenso della persona destinataria, o comunque prevenendone la manifestazione di dissenso (Cass. pen., sez. III, 27 gennaio 2004, n. 6945; Cass. pen., sez. III, 18 luglio 2014, n. 46170).

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