Con ordinanza n. 3600 dell’8 febbraio 2024, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che l’amministrazione di sostegno può essere configurata come una misura di mero supporto, che non tocca in alcun modo la capacità di agire, oppure possono essere estese al beneficiario dell'amministrazione taluni effetti limitazioni o decadenze previste da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, secondo quanto dispone l’art. 411, ultimo comma, c.c., ed in tal caso la misura avrà caratteristiche affini alla tutela (amministrazione sostituiva) o alla curatela (amministrazione di assistenza) ovvero anche caratteristiche miste; fermo restando che il beneficiario conserva la capacità di agire, se essa non è stata espressamente limitata, e quindi per tutti gli atti che non richiedono, come da decreto, la rappresentanza esclusiva dell’amministratore di sostegno, e pur se, per taluni atti, l’atto dispositivo può essere condizionato alla...
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