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Il c.d. principio della unicità del diritto di impugnazione dopo la Riforma Cartabia

Autore: Valerio de Gioia
Data: 19 Aprile 2024

Con sentenza n. 16670 del 21 marzo-19 aprile 2024, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L.vo n. 150 del 2022 nell'art. 581 c.p.p. sono stati inseriti i commi 1-ter e 1-quater con cui si è stabilito, per un verso, che «Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio»; e, per altro verso, che «Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio». Tali disposizioni, in stretta connessione con quella dettata dal nuovo comma 1- bis dell'art. 585 c.p.p. - che, al fine di consentire al difensore dell'imputato giudicato in assenza di acquisire la considerata documentazione da allegare all'atto di impugnazione, prevede che «I termini previsti dal comma 1 sono aumenti di quindici giorni» - sono applicabili per le sole impugnazioni presentate contro le sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del citato D.L.vo n. 150 del 2022, dunque a partire dal 30 dicembre 2022, secondo quanto espressamente statuito dall'art. 89, comma 3, dello stesso decreto. La volontà del legislatore della Riforma è stata dichiaratamente quella di ridurre il rischio di nullità della notificazione del decreto contenente la vocatio in iudicium e, nel contempo, di scongiurare la possibilità che, all'esito del giudizio di impugnazione, l'imputato assente possa dolersi di non essere stato messo concretamente a conoscenza della esistenza dello stesso giudizio, e così ottenere la restituzione nel termine per impugnare ovvero la rescissione del giudicato che eventualmente si sia formato: l'avere prescritto che, a pena di inammissibilità, l'atto di impugnazione presentato rispettivamente dalla parte privata (il riferimento dovrebbe riguardate la persona offesa del reato o il querelante, uniche parti private che, ai sensi degli artt. 428, comma 2, e 576, comma 2, c.p.p., possono proporre personalmente l'impugnazione), dal relativo difensore oppure dal difensore dell'imputato giudicato in assenza, debba rispettivamente contenere gli indicati allegati, vale a garantire il diritto dell'interessato a conoscere l'effettivo e valido svolgimento del processo in un grado superiore, evitando che il pericolo della ripetizione di quel giudizio dovuto ad un difetto di notificazione dell'atto introduttivo oppure al fatto che il giudizio di impugnazione si sia svolto ad insaputa dell'imputato già dichiarato assente nel precedente grado. Tali novità legislative sono state, inoltre, "riequilibrate" dalla modifica contestualmente apportata dalla riforma alla disciplina del computo del termine per impugnare (ai sensi del già citato comma 1-bis dell'art. 585 del codice di rito) e dall'introduzione di una ipotesi, rinnovata nei presupposti, di restituzione nel termine di cui all'art. 175, comma 2, c.p.p.. Variazioni, dunque, ispirate dal bisogno di assicurare una maggiore efficienza dei meccanismi impugnatori, mediante un più «razionale e utile impiego delle risorse giudiziarie», nonché dalla necessità di salvaguardare il principio di lealtà processuale e di leale collaborazione delle parti, considerato che i giudizi di impugnazione vengono celebrati a richiesta di un impugnante. La norma di riferimento nel caso di specie è quella dettata dall'art. 571 c.p.p. che, dopo aver riconosciuto all'imputato - o al suo procuratore speciale, anche nominato prima dell'emissione del provvedimento, ovvero, nel caso di imputato incapace di intendere e di volere, al suo tutore o al suo curatore speciale - la facoltà di proporre impugnazione personalmente (ad eccezione del ricorso per cassazione, per il quale l'art. 613, comma 1, c.p.p. prescrive che tale impugnazione possa essere proposta solo da un avvocato iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione) stabilisce che «Può inoltre proporre impugnazione il difensore dell'imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato a tal fine». Tradizionalmente si è sostenuto che il difensore è titolare di un potere di impugnazione concorrente con quello dell'imputato, anche se la sua efficacia è sottoposta ad una sorta di "condizione risolutiva" dato che, in ipotesi di volontà contraria dell'imputato, prevale la determinazione di quest'ultimo: il quale, così come, in generale, «può togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto dal difensore prima che, in relazione allo stesso atto, sia intervenuto un provvedimento del giudice» (art. 99, comma 2, c.p.p.), in materia di impugnazione «nei modi previsti per la rinuncia, può togliere effetto all'impugnazione proposta dal suo difensore» (art. 571, comma 4, c.p.p.). Il "parallelismo" esistente tra la facoltà di impugnazione spettante all'imputato e quella riconosciuta al suo difensore non consente, però, di affermare che si tratti due distinti poteri spettanti ciascuno a differenti "soggetti" del processo. Il potere di impugnazione resta, infatti, personale ed unico, nel senso che dello stesso è titolare il solo imputato in quanto parte necessaria del processo, mentre il legislatore può disciplinare altre possibili forme di manifestazione di quel potere, riconoscendone ad altri soggetti la facoltà di esercizio, come accade appunto per il difensore in ragione di una forma di rappresentanza legale: ricostruzione che appare coerente anche con il principio generale per cui è la legge processuale a stabilire quali sono i casi in cui «al difensore competono le facoltà e i diritti che la (stessa) legge riconosce all'imputato», giusta la disposizione contenuta nel comma 1 dell'art. 99 c.p.p.. La validità di tali considerazioni non è inficiata dalla circostanza che la già richiamata disposizione dettata dall'art. 613, comma 1, c.p.p. (come modificata dall'art. 1, comma 63, L. 23 giugno 2017, n. 103) prevede che il «atto di ricorso» debba essere sottoscritto, "a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione». Sul punto, invero, è stato chiarito che è necessario continuate a tenere distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione (che spetta all'imputato) e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore (in questo senso Cass. pen., sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914). Seguendo tale impostazione, si è ritenuto di poter desumere dall'articolato codicistico, in via interpretativa, il c.d. principio della unicità del diritto di impugnazione, per cui il valido esercizio del relativo diritto da parte di uno dei soggetti astrattamente legittimati "consuma" il potere degli altri titolari nel momento in cui sull'impugnazione si sia pronunciato il giudice competente: ciò vale, in particolare, per il potere personale dell'imputato in relazione a quello del difensore che lo abbia concretamente esercitato, così come per la facoltà di impugnazione rispettivamente riconosciuta a ciascuno dei due difensori di fiducia dell'imputato. Tuttavia, l'anzidetto principio opera, nei rapporti tra l'imputato e il suo difensore, a condizione che il primo sia stato a conoscenza della esistenza del provvedimento da impugnare e che, per iniziativa del suo patrocinatore, si sia poi svolto il giudizio di impugnazione. Tale criterio è normato dall'art. 175, comma 2.1, c.p.p., che "codificando" una regola di natura giurisprudenziale (per il quale - sia pur con riferimento ad un peculiare contesto normativo - si veda, tra le altre, Cass. pen., sez. un., 28 febbraio 2019, n. 28912), prevede che «L'imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dall'articolo 420-bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa». 

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