Con ordinanza n. 9544 del 7 aprile 2023,
la seconda sezione civile della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di
rendiconto condominiale.
L’art. 1130-bis c.c. stabilisce che il
rendiconto condominiale, composto da «un registro di contabilità, da un
riepilogo finanziario, nonché da una nota sintetica esplicativa della gestione
con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti», deve
contenere «le voci di entrata e di uscita e ogni altro dato inerente alla
situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili e alle eventuali
riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l’immediata
verifica».
In proposito, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che le «voci di entrata e di uscita» sono costituite dagli incassi e dai pagamenti eseguiti, in rapporto alle relative manifestazioni finanziarie, avendo riguardo al risultato economico dell’esercizio annuale, secondo il c.d. principio di cassa (Cass. civ., sez....
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